(massima n. 1)
Il danno provocato al veicolo di proprietā di persona diversa dal conducente dalla condotta di questi che lo guidi su incarico del predetto proprietario, č risarcibile non ai sensi dell'art. 2054 c.c., bensė ai sensi dell'art. 2043 c.c.; tuttavia, trattandosi di danno prodotto dalla circolazione di un veicolo, l'eventuale domanda risarcitoria deve essere in ogni caso conosciuta dal giudice di pace.