(massima n. 1)
La disciplina dell'art. 7, secondo comma, c.p.c., che prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi trenta milioni di lire, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione come nel caso in cui quest'ultimo trovi la sua causa nella c.d. “insidia stradale”.