(massima n. 1)
Il rinvio alle norme processuali riguardanti il rito del lavoro, stabilito nell'art. 3 della legge n. 102 del 2006 per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non si applica alle controversie instaurate davanti al giudice di pace, in quanto gią regolate, ai sensi degli artt. 319, 320, 321 e 322 cod. proc. civ., da un procedimento speciale ispirato dagli stessi obiettivi di concentrazione e celeritą propri del rito del lavoro e senza che il citato art. 3 contenga un'espressa previsione - come imposto, in via generale, dall'art. 311 cod. proc. civ. - di estensione del rito del lavoro anche al procedimento dinanzi al giudice di pace. Pertanto, alla stregua dell'"intentio legis" sottesa alla suddetta norma di cui all'art. 3 della legge 102 del 2006, si deve ritenere che la stessa sia riferita solo all'ipotesi di causa riguardante la specificata materia quando ricadono nella competenza del Tribunale.