(massima n. 1)
La competenza sulla domanda proposta dal condominio per impedire ad uno dei condomini l'occupazione, con beni mobili (nella specie, sedie e tavolini), dell'area comune antistante l'edificio, quando siano in discussione solo le modalitā dell'uso e non il diritto di comunione del condominio o la misura delle relative facoltā, appartiene al conciliatore, cui č riservata dall'art. 7 comma 2 c.p.c., la cognizione di tutte le cause relative alle modalitā di uso dei servizi e dei beni condominiali, e, cioč, le controversie sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltā contenute nel diritto di comunione.