(massima n. 1)
La controversia nella quale l'attore, deducendo la turbativa del proprio diritto di proprietà sulla rampa e sullo Spazio di accesso e manovra di un suo garage, chieda la cessazione del passaggio, esercitato nei predetti luoghi dal convenuto per accedere ad un locale di cui sia proprietario (domanda che introduce un'azione negatoria, ex art. 949 c.c., diretta a far dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio invocato dalla controparte), ed il convenuto spieghi domanda riconvenzionale rivolta all'accertamento di tale servitù, costituita per contratto od acquisita per usucapione, ovvero alla costituzione di una servitù di passaggio coattiva, appartiene alla competenza del tribunale, trattandosi di causa concernente diritti reali immobiliari, non già a quella del conciliatore, non essendo riferibile al semplice regolamento di uso di un'area condominiale.