(massima n. 1)
Per «cause relative alle modalitą di uso dei servizi di condominio di case» (gią di competenza del conciliatore) devono intendersi quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio di facoltą contenute nel diritto di comunione, nelle quali, cioč, si controverte sul modo pił conveniente ed opportuno in cui tali facoltą devono essere esercitate, mentre le cause relative alla misura di detti servizi (gią di competenza del pretore) si identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza per materia del giudice di pace a norma dell'art. 7 c.p.c., come sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, vanno tenute distinte, perņ, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore.