(massima n. 1)
Non č devoluta alla competenza, per materia, del giudice di pace (quale causa relativa alla misura e alle modalitā di uso dei servizi di condominio di case) la controversia avente a oggetto la legittimitā della delibera assembleare che neghi in radice il diritto dei condomini a una determinata utilizzazione della terrazza comune, in particolare per stendere i panni e battere i tappeti. Una tale controversia, infatti, concerne il contenuto stesso del diritto di comproprietā dei condomini, vale a dire l'inclusione o meno di una specifica facoltā relativa all'uso del bene comune e come tale essendo estranea alla competenza del giudice di pace č devoluta alla competenza del tribunale.