(massima n. 1)
Appartengono alla competenza per materia [del pretore] sia le controversie insorte fra proprietari di fondi confinanti in ordine alla mancata osservanza delle distanze stabilite dalla legge relativamente al piantamento degli alberi, che le cause nelle quali fra proprietari di fondi confinanti si controverta se ricorra o non ricorra la situazione in presenza della quale chi abbia piantato gli alberi č esonerato dall'osservanza delle distanze stabilite, in via generale, dalla legge, atteso che, anche in tale ipotesi, la controversia riflette, sia pure in negativo, una questione di distanze per gli alberi, rientrante, per quanto concerne la competenza a conoscerne, nelle previsioni dell'art. 8, n. 2 c.p.c.