(massima n. 1)
Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c., distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto — purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni — le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.