(massima n. 1)
La domanda diretta all'eliminazione dell'incertezza del confine tra due fondi e, in via meramente conseguenziale, all'apposizione dei relativi termini costituisce azione di regolamento di confini, e non azione per apposizione di termini (postulante che i termini siano certi e pacifici e tendente, quindi, solo a renderli visibili e riconoscibili), e, pertanto, ai fini della competenza, non č soggetta al criterio di cui all'art. 8, n. 2 c.p.c., bensė al criterio generale della competenza per valore.