(massima n. 1)
La competenza dei giudici di pace subisce, in base alla disposizione dell'articolo 7 del codice di procedura civile, una limitazione radicale, riproduttiva del precedente testo dell'articolo, solo con riguardo ai beni immobili e non anche alle azioni di risarcimento del danno rispetto alle quali sussistono due diversi limiti di valore quello generale di euro 2.582,28 e quello speciale di euro 15.493,71 per i danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti; depongono in tal senso la lettera della norma e la ratio consistente nell'intento di attribuire alla decisione del giudice di pace le controversie caratterizzate da una serialitą delle questioni trattate.