(massima n. 1)
Il risarcimento del danno subito da un immobile č assoggettato alla competenza per valore del giudice di pace - ove il "petitum" sia compreso nel limite previsto dall'art. 7, primo comma, c.p.c. - posto che la domanda ha ad oggetto una somma di danaro, senza che rilevi, ai fini della competenza per valore il titolo di godimento del bene.