(massima n. 1)
In applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c., secondo il quale, a seguito dei mutamenti di fatto sopravvenuti, la competenza del giudice originariamente carente deve ritenersi legittimamente radicata se quei fatti medesimi ne risultino causa efficiente del successivo insorgere, la proposizione, in via riconvenzionale, da parte del convenuto dinanzi alla sezione specializzata agraria, di una domanda di accertamento della esistenza di un rapporto di affittanza agraria deve ritenersi idonea a radicare la competenza di quel giudice anche se il tenore della domanda attorea inizialmente poteva legittimamente escluderla (a nulla rilevando che, in corso di giudizio, la detta riconvenzionale sia stata, poi, dichiarata improponibile ai sensi dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 — mancato esperimento del previo tentativo di conciliazione —).