(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella L. 2 giugno 1995, n. 216), le controversie relative alla concessione di sole costruzioni di opere pubbliche sono assoggettate agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale in tema di appalto di opere pubbliche e sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quando si controverta su posizioni di diritto soggettivo; poiché esigenze di economia processuale impongono di attribuire rilevanza alla giurisdizione (cosģ come alla competenza) sopravvenuta anche alla luce del nuovo testo dell'art. 5 c.p.c. (come risultante dalla L. n. 353 del 1990), in caso di giudizio su diritti pendente alla data di entrata in vigore dell'art. 31 bis citato innanzi al giudice ordinario, questi, sebbene originariamente sfornito di giurisdizione, non deve dichiararne il difetto ma decidere nel merito dato il sopravvenire per effetto della nuova legge di un criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio giudiziario adito.