(massima n. 1)
L'irrilevanza, ai fini della giurisdizione, dei mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, sancita dall'art. 5 c.p.c., opera nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda č stata introdotta, non giā nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo; a quest'ultimo riguardo č indifferente che la norma attributiva sopravvenga nel corso del giudizio di appello, in ogni caso trovando applicazione il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui il citato art. 5 č espressione. (Principio espresso in relazione alla nuova disciplina di cui all'art. 9 del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, che ha equiparato, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti).