(massima n. 1)
L'art. 5 c.p.c., anche nel testo novellato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di causa della legge — oltre che dello stato di fatto — in ordine alla determinazione della competenza, va interpretato in conformità alla sua ratio che è quella di favorire, non già di impedire, la perpetuatio iurisdictionis sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio. (Fattispecie relativa a un giudizio di risarcimento danni in cui, tra gli altri, era stata convenuta anche l'ANAS; la S.C., rilevato che la trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, con conseguente sottrazione al foro erariale delle controversie in cui il predetto ente è convenuto, disposta con D.L.vo n. 143 del 1994, ha avuto luogo con d.p.c.m. 26 luglio 1995 e, quindi, in data successiva alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato la competenza del tribunale adito, inizialmente privo della stessa ma diventato competente nel corso del giudizio per l'intervenuto mutamento legislativo).