(massima n. 1)
Il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., alla stregua del quale la giurisdizione si determina «con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda» trova la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito. Ne deriva che la sostituzione dell'art. 33 del D.L.vo n. 80 del 1998 con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000 (in dipendenza degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000) non ha comportato che alle norme nuovamente dettate sia stata attribuita un'efficacia retroattiva, con la conseguenza che esse sono entrate in vigore il 10 agosto 2000 e, in virtł del citato art. 5 del codice di rito, non possono valere a spostare la giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo nelle cause gią pendenti davanti al primo alla data di entrata in vigore della legge.