(massima n. 1)
Il canone generale dell'art. 5 c.p.c. (come riformulato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353), secondo cui non č influente sulla giurisdizione il mutamento della legge intervenuto successivamente alla domanda, esige, in fase di composizione del conflitto tra giudice ordinario e giudice speciale ex art. 362 c.p.c., il riferimento alla legge in vigore al momento della prima iniziativa processuale, ove la seconda, pur aprendo un autonomo procedimento, esprima mera reiterazione della stessa domanda, in conformitā della decisione del giudice in precedenza adito, atteso che l'indicato momento segna l'effettiva apertura del dibattito, successivamente spostatosi in una sede diversa per ragioni esclusivamente inerenti alla questione di giurisdizione.