(massima n. 1)
Il momento determinativo della competenza va fissato, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., sulla base della legge vigente e dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; ne consegue che, sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione riguardante una violazione amministrativa in materia di igiene di alimenti e bevande, proposta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999, č competente il tribunale e non il giudice di pace, ai sensi dell'art. 22 bis legge n. 689 del 1981, aggiunto per effetto della citata innovazione legislativa, in quanto ai fini dell'individuazione dell'organo giudiziario competente non deve farsi riferimento al momento della commissione o dell'accertamento della violazione amministrativa, ma al momento della proposizione dell'opposizione al provvedimento di applicazione della sanzione, che rappresenta la domanda ed il radicamento della controversia davanti al giudice. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia del giudice di pace, in quanto sia l'ordinanza ingiunzione sia l'opposizione erano successive alla novella normativa in materia di competenza).