(massima n. 1)
In tema di radiodiffusione sonora, la cognizione della controversia possessoria promossa, anteriormente alla entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, a tutela del preuso di una determinata frequenza, spetta alla cognizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che, nelle more del giudizio, sopravvenuta detta legge, il convenuto abbia ottenuto provvedimento di concessione per la radiodiffusione sonora, atteso che, ai sensi del testo originario - e ratione temporis applicabile - dell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo.