(massima n. 1)
Poiché, a norma dell'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, qualora la norma processuale, vigente alla data della domanda introduttiva, preveda espressamente una competenza per territorio inderogabile, così escludendo la possibilità di un foro convenzionale, il giudice designato nell'accordo delle parti non può essere adito, ancorché la clausola pattizia relativa alla competenza territoriale sia stata concordata tra le parti medesime in epoca anteriore alla disposizione prevedente l'inderogabilità del foro. (Principio espresso in fattispecie di controversia in materia di locazione di immobili urbani, nella vigenza del secondo comma dell'art. 447 bis c.p.c., anteriormente alla avvenuta soppressione della norma, con decorrenza 2 giugno 1999, ad opera dell'art. 87 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).