(massima n. 1)
Ai fini della individuazione del giudice competente ratione materiae, la determinazione della materia del contendere deve essere compiuta con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti posti a fondamento di essa, che il giudice può peraltro liberamente qualificare sotto l'aspetto giuridico, fermo restando che le eccezioni del convenuto, mentre non possono comportare l'esclusione della competenza individuata secondo i criteri suddetti, possono tuttavia concorrere alla sua individuazione quando essa non possa radicarsi in concreto con esclusivo riferimento al contenuto della domanda.