(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza, l'art. 5 c.p.c., anche nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2 legge n. 353 del 1990, attribuisce valenza determinante non già al decisum bensì al deductum o, meglio, al disputandum, e perciò alla valutazione della domanda, con ogni suo accessorio, al momento della relativa proposizione; ne consegue che, proposta dinanzi al tribunale per i minorenni domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e di condanna del genitore naturale al mantenimento del minore, la competenza del tribunale per i minorenni resta ferma anche nell'ipotesi in cui venga successivamente dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità.