(massima n. 1)
L'art. 38, secondo comma, primo periodo, c.p.c., escludendo, nelle cause ordinarie, dalla preclusione ivi stabilita l'eccezione di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., si riferisce alle sole ipotesi che in tale norma risultano eccettuate dalla derogabilitą convenzionale e non al caso del foro stabilito per deroga convenzionale, per il quale vale il principio generale della deducibilitą dell'eccezione di incompetenza soltanto nella comparsa di risposta.