(massima n. 1)
Il principio di cui all'art. 5 c.p.c., secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che regola la competenza č dichiarata costituzionalmente illegittima, data l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimitā della Corte costituzionale, salve l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali giā verificatesi. (Principio espresso con riferimento alla sentenza n. 147 del 2004, in tema di competenza nei procedimenti civili in cui č parte un magistrato).