(massima n. 1)
La determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, né dalla domanda riconvenzionale, che, a norma dell'art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purché non ecceda la sua competenza per materia o valore. Anche nell'ipotesi di connessione di cause ai sensi dell'art. 40 la proposizione di domanda riconvenzionale non può determinare lo spostamento di tutta la causa ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale, in quanto la norma prevede soltanto che nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate e decise con rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di esse rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 dello stesso codice. (Nella specie, relativa a controversia instaurata per l'adempimento di un contratto d'agenzia, la S.C. ha cassato, regolando la competenza, la sentenza di merito che aveva declinato la competenza territoriale a seguito della riconvenzionale del convenuto, il quale aveva chiesto l'accertamento della simulazione del contratto di agenzia dedotto dalla attrice e aveva chiamato un terzo in causa per far affermare che il rapporto era incorso con quest'ultimo).