(massima n. 1)
Il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., alla stregua del quale la giurisdizione si determina «con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda» non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione č successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della decisione. (Fattispecie, successiva alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, in materia di costituzione di societą mista per la gestione di un impianto di incenerimento rifiuti).