(massima n. 1)
La giurisdizione, come si desume dal principio di cui all'art. 5 c.p.c., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, gią come "ab initio" formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito; ne consegue che, nella controversia instaurata davanti al giudice ordinario ed avente ad oggetto la domanda di pagamento dei canoni per una concessione di servizio pubblico, rimane ininfluente, ai fini della giurisdizione, l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto in relazione alla condotta mantenuta dall'amministrazione concedente.