(massima n. 1)
Con riguardo a controversia devoluta al giudice ordinario, la questione circa la spettanza o meno a detto giudice, in presenza di un contrasto fra la norma dell'ordinamento comunitario e la norma dell'ordinamento interno, del potere di disapplicare la seconda, attiene al merito, non ai limiti esterni delle attribuzioni del giudice medesimo, e, pertanto, non investe la giurisdizione.