(massima n. 1)
La competenza giurisdizionale a conoscere di una domanda di risarcimento del danno spetta, in linea di principio, al giudice ordinario poiché, facendo valere la parte istante in giudizio un diritto soggettivo, rientra nella sfera di competenza di quel giudice lo stabilire tanto se tale diritto esista e sia configurabile, o meno, in concreto, quanto se la situazione giuridica soggettiva (dalla cui lesione la parte sostenga esserle derivato danno) sia tale da determinare, a carico dell'autore del comportamento illegittimo, l'insorgere di una obbligazione risarcitoria. Ne consegue che la questione della natura della situazione soggettiva concretamente lesa, e della sua correlata idoneità a connotare il pregiudizio come danno risarcibile, si presta ad essere considerata sotto l'aspetto della giurisdizione solo qualora, a conoscere di quella situazione soggettiva, sia chiamato un giudice speciale dotato di giurisdizione esclusiva, mentre la questione della natura della situazione soggettiva lesa (sollevata onde trarne, come conseguenza, che l'ordinamento non attribuisce diritto al risarcimento del pregiudizio risentito dalla parte), è vicenda che attiene al merito e non alla giurisdizione, e ciò tanto in ipotesi di controversie tra privati quanto di controversie che vedano contrapposta, al privato, la P.A., e si discuta dell'esercizio, da parte di questa, di poteri autoritativi