(massima n. 1)
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'impugnazione proposta da un giudice di pace avverso l'ordinanza con cui il presidente del tribunale abbia accolto un'istanza di ricusazione proposta nei sui confronti, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, il riconoscimento da parte dello stesso ricusato dell'inammissibilitą dell'impugnazione, in quanto la non impugnabilitą dell'ordinanza da parte del giudice ricusato non giustifica il trasferimento della giurisdizione al giudice amministrativo.