(massima n. 2)
In tema di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, ratificata con L. 25 luglio 1988, n. 334, l'art. 3, secondo comma, L. 3 luglio 1989, n. 257, secondo il quale nel determinare la pena la Corte d'appello applica i criteri previsti dall'art. 10 della convenzione (vincolo quanto alla natura giuridica ed alla durata della sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, per lo Stato di esecuzione, salvo il limite della compatibilità con la legge di quest'ultimo in riferimento alla natura ed alla durata stesse della pena) è connotato dalla specialità. Pertanto, esso non è stato abrogato dall'art. 735, secondo comma, c.p.p., che è basato sui criteri di ragguaglio della pena secondo la legge italiana e riguarda, in generale, tutti i casi di riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione. (Fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza della Central Criminal Court di Londra. La Suprema Corte, ritenuto inapplicabile il sistema della «conversione» della pena di cui all'art. 735, secondo comma, c.p.p., ha disatteso - in ordine a due episodi di detenzione e importazione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti - l'assunto difensivo secondo cui, anziché alla somma delle pene inflitte dal giudice londinese per ciascuno dei fatti delittuosi, si sarebbe dovuto procedere all'applicazione della pena per il reato più grave, aumentata per effetto della continuazione).