(massima n. 1)
L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia deve essere eseguito rispettando la decisione straniera con riferimento al complessivo trattamento che, in virtù di tale titolo e nell'ambito della relativa disciplina, è comminato al soggetto: di modo che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza sulla base della normativa straniera. Tale principio trova applicazione anche nella fase di esecuzione come si ricava dall'art. 738 c.p.p.; pertanto deve detrarsi dalla pena il periodo relativo al beneficio della liberazione anticipata che sia stato concesso dall'autorità giudiziaria straniera.