(massima n. 1)
La sanzione dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 729, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001 n. 367, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è dettata, cioè quello delle rogatorie «all'estero». Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile all'acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'autorità giudiziaria italiana.