(massima n. 2)
In tema di rogatoria internazionale all'estero, l'art. 3, par. 3 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non impone allo Stato richiesto una prescrizione a carattere cogente di trasmettere copie o fotocopie dei fascicoli o documenti, richiesti per rogatoria, muniti dell'attestazione di conformitā all'originale, ma facoltizza tale Stato, laddove sia richiesto l'invio di atti in originale, di trasmetterne solo copie o fotocopie autenticate. Ne consegue che, salvo il caso in cui lo stato rogante richieda espressamente la trasmissione di atti o documenti in originale, č sufficiente, come si desume dalle prassi consolidate in materia, l'atto formale di trasmissione dell'autoritā straniera per garantire l'autenticitā e la conformitā degli atti trasmessi in semplice fotocopia. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli atti assunti all'estero su rogatoria, trasmessi dall'autoritā straniera in fotocopia senza l'attestazione di conformitā agli originali).