(massima n. 1)
In tema di rogatoria internazionale all'estero, l'art. 3, par. 3 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che dispone che le copie e fotocopie trasmesse in luogo degli originali devono essere munite di certificazione di conformitą, si riferisce solo ai documenti e ai fascicoli, cioč ad atti precostituiti in possesso dell'autoritą richiesta e non anche agli atti istruttori che la stessa autoritą sia chiamata a formare.