(massima n. 1)
È utilizzabile ai fini della decisione la prova dichiarativa assunta all'estero nella fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale, qualora all'imputato detenuto in Italia sia stato garantito il diritto alla assistenza e alla rappresentanza defensionale, ma non la possibilità di presenziare all'atto, per il rifiuto dello Stato richiesto di autorizzare il suo trasferimento temporaneo. (Fattispecie relativa a prova raccolta in Brasile).