(massima n. 1)
In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali degli interrogatori del coimputato contenenti dichiarazioni rese erga alios ed assunti a seguito di rogatoria all'estero secondo le forme stabilite dal Paese richiesto, salvo il contrasto con norme inderogabili e princìpi fondamentali, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con le regole codicistiche relative alle diverse modalità di esercizio dei diritti della difesa ed alla presenza necessaria del difensore agli interrogatori espletati durante la fase delle indagini. Ne deriva che non ricorre alcuna ragione di inutilizzabilità qualora il coimputato dichiarante abbia volontariamente rinunziato, come nella specie, dopo il primo interrogatorio, alla presenza del difensore ed abbia reso le suddette dichiarazioni alla Polizia giudiziaria, sulla base di una lex loci che a ciò l'autorizzava.