(massima n. 1)
Le informazioni e gli atti trasmessi per autonoma determinazione dell'Autoritą giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria.