(massima n. 1)
In materia di rogatoria internazionale, l'atto istruttorio assunto all'estero č inutilizzabile solo quando venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiesto di una normativa a tutela delle garanzie difensive, non anche quando si contesti la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'interrogatorio di un indagato effettuato, dall'A.G. di San Marino, non preceduto dall'avviso della facoltā di non rispondere alle domande, previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. b), c.p.p.).