(massima n. 2)
L'art. 727 c.p.p. - che prevede la rogatoria internazionale per l'attività di acquisizione probatoria all'estero - non impedisce che, con il consenso delle autorità dello Stato straniero, le prove siano raccolte direttamente dall'autorità giudiziaria italiana. Di conseguenza, l'esame all'estero di testi ivi residenti, disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano, non configura, in senso tecnico-giuridico, per il principio di sovranità territoriale, un'udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale, né uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso dalla rogatoria internazionale, ma una rogatoria eseguita con particolari modalità consentite dallo Stato straniero. Dall'insieme delle norme che regolano la rogatoria internazionale per l'acquisizione probatoria all'estero si ricavano due postulati: la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali ed inderogabili dell'ordinamento italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa; le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto. Da ciò consegue che per l'espletamento di tale rogatoria non è prevista la presenza dell'imputato. Ed invero tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientra quello diretto a garantire la presenza dell'imputato, che pure è manifestazione del più generale diritto di difesa, che è costituzionalmente protetto, ma che è disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dal legislatore ordinario che può graduare tale diritto, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale.