(massima n. 1)
La competenza a decidere sia sulla necessità del sequestro richiesto ed eseguito all'estero, sia sul suo mantenimento ai fini del procedimento penale, non può che essere dello Stato richiedente, il quale soltanto ha la possibilità di stabilire, in base al reato per cui procede e agli altri elementi in suo possesso, se il sequestro eseguito dall'autorità giudiziaria straniera, sia utile, o non, per il procedimento e si inquadri in uno dei casi in cui, secondo la legislazione italiana, è consentito il sequestro di quella determinata cosa. Con l'unico limite che il giudice italiano non può conoscere della regolarità degli atti di esecuzione del sequestro compiuti dall'autorità giudiziaria straniera o dagli organi di p.g. da quella delegati, in quanto, essendo il sequestro eseguito secondo la legislazione dello Stato richiesto, soltanto il giudice di quello Stato è competente ad esaminare e a risolvere ogni questione concernente la regolarità del procedimento acquisitivo, avvenuto secondo la propria legge. (Fattispecie relativa a sequestro di conti correnti, cassette di sicurezza e altri beni avvenuti, a richiesta dell'a.g. italiana, all'a.g. francese in relazione ad ipotesi di concussione).