(massima n. 1)
L'art. 727 c.p.p., che prevede la rogatoria internazionale per l'attivitā di acquisizione probatoria all'estero, non impedisce che, col consenso delle autoritā dello Strato straniero, le prove siano raccolte direttamente dall'autoritā giudiziaria italiana. Di conseguenza l'esame all'estero di testi ivi residenti, disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano, non configura in senso tecnico-giuridico, per il principio di sovranitā territoriale, un'udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale né uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso dalla rogatoria internazionale, ma una rogatoria eseguita con particolari modalitā consentite dallo Stato straniero. Questa atipica forma di rogatoria non č sottratta alle norme convenzionali e consuetudinarie che regolano i rapporti tra gli Stati.