(massima n. 1)
In tema di rogatorie internazionali, la partecipazione del giudice italiano all'esecuzione di atti richiesti con rogatoria (c.d. rogatoria concelebrata) non costituisce esercizio all'estero del potere giurisdizionale, in quanto l'espletamento della prova viene comunque mediato dal giudice straniero nel rispetto della ex loci. Ne consegue che, venendo il risultato della rogatoria acquisito agli atti del procedimento solo in un momento successivo avanti all'autoritą giudiziaria italiana nel corso del dibattimento, ai fini della sua validitą non rilevano le disposizioni prescritte, a pena di nullitą dall'art. 178 lett. a) c.p.p., relative alle condizioni di capacitą del giudice e alla costituzione dei collegi. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che la prova testimoniale assunta davanti al giudice tedesco con la presenza della sola componente togata della corte di assise richiedente fosse viziata da nullitą assoluta)