(massima n. 1)
In tema di richiesta di procedimento, il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, previsto dall'art. 128, primo comma, c.p. per la proposizione della richiesta di procedimento, non č applicabile ai reati per la cui punibilitā č necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; per questi reati, invece, č applicabile il secondo comma della stessa norma, che prevede il distinto ed autonomo termine, completamente sganciato dalla notizia del fatto, di tre anni a decorrere dall'inizio di detta presenza.