(massima n. 1)
Non comporta violazione delle norme sulle rogatorie internazionali l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia e dirette all'estero, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano. (La Corte ha precisato che in tale ipotesi non è necessaria la tecnica dell'istradamento — convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un «nodo» posto in Italia —, in quanto la captazione ha ad oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul territorio nazionale, per cui il contatto con un'utenza straniera è del tutto occasionale e non prevedibile).