(massima n. 1)
In tema di rogatoria internazionale all'estero, la mancata prova dell'adempimento delle modalitą previste dall'ordinamento italiano e indicate dall'autoritą rogante nel formulare la domanda di assistenza giudiziaria a norma dell'art. 727, comma quinto-bis, c.p.p., determina l'inutilizzabilitą degli atti compiuti dall'autoritą straniera, ai sensi dell'art. 729, comma primo-bis, c.p.p.. (Nel caso di specie, in cui l'autoritą rumena era stata richiesta di avvisare quella italiana della data e del luogo fissati per l'espletamento della rogatoria, la S.C. ha ritenuto insufficiente l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il verbale redatto in sede di rogatoria dava atto del compimento degli adempimenti richiesti).