(massima n. 1)
In tema di rapporti giurisdizionali con autoritā straniere, l'art. 53 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388, secondo il quale, per i Paesi ad esso aderenti, le richieste di assistenza giudiziaria possono aver luogo direttamente tra autoritā giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte, non ha reso inoperanti per il nostro Paese, quanto alle rogatorie provenienti dall'estero, le disposizioni del codice di rito penale, se non nella parte riguardante i poteri del Ministro della giustizia, al quale non č pių obbligatorio trasmettere le domande di assistenza giudiziaria ed č stato anche tolto il ruolo di tramite indispensabile tra autoritā giudiziaria richiedente e autoritā giudiziaria italiana. Ne consegue che le disposizioni di diritto interno, in forza delle quali č demandato alla corte d'appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti il potere di exequatur, sono tuttora in vigore e che č legittimo il provvedimento con cui detta Corte delega per l'esecuzione della rogatoria il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. (Nell'enunciare il principio di cui sopra, la Corte ha sottolineato che, ferma la prevalenza delle norme pattizie su quelle interne in caso di difforme disciplina della materia, nella specie non sussiste incompatibilitā tra le une e le altre, sia per il richiamo espresso, nella legge di ratifica dell'Accordo di Schengen, agli artt. 723 e 724 c.p.p., sia per la conferma non equivoca della procedura di exequatur, come delineata dal codice, nell'art. 10 della legge 5 ottobre 2001 n. 367).