(massima n. 1)
In tema di rapporti giurisdizionali con autoritā straniere, le norme del vigente codice di procedura penale di cui all'art. 724 che regola il procedimento in sede giurisdizionale per le rogatorie dall'estero e 725 che disciplina l'esecuzione delle rogatorie non prevedono alcun mezzo di gravame avverso l'ordinanza con la quale la corte d'appello dā esecuzione ad una rogatoria internazionale; l'unico rimedio al riguardo esperibile č l'incidente di esecuzione.