(massima n. 1)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, degli artt. 723, comma 1, e 725, comma 2, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, nella parte in cui includono nelle attività di acquisizione probatoria rogabili da autorità straniera non solo specifici atti da questa espressamente richiesti, bensì anche attività di indagine discrezionali e generalizzate, in quanto il riconoscimento in capo al giudice, quale organo chiamato all'esecuzione della rogatoria in posizione di terzietà, di poteri che nell'ambito del processo italiano sono riservati al pubblico ministero, è frutto di una valutazione del legislatore che non appare irragionevole né contrastante con i diritti della difesa, e conferisce all'attività rogata il livello più elevato di affidamento che lo Stato sia in grado di assicurare.